Presidente:
Dr.ssa Clara
ABATECOLA - Dirigente Presidenza Consiglio Ministri
Segretario:
Dr.ssa Rosa
Maria SCHILLACI – Dirigente Presidenza Consiglio Ministri
Membri:
Dr.ssa Maria
CONTENTO – Dirigente Generale Presidenza Consiglio Ministri
Dr.ssa Mirella
FRUSCELLA LOLLI – Dirigente Scuola Superiore P.A.
Dr. Vincenzo
PORZIO – Dirigente Generale Presidenza Consiglio Ministri
Dr. Luciano
CANNEROZZI de GRAZIA – Dirigente Generale Presidenza Consiglio
Ministri
Dr. Gaspare
CARLINI – Direttore Amministrativo Ministero per i Beni e le
Attività Culturali
Dr. Sergio
GALBIATI – Presidenza Consiglio Ministri Dipartimento Politiche
Comunitarie
RIUNIONE CONSULTA
NAZIONALE PARITA’ UOMO DONNA
Clara Abatecola, dirigente della Presidenza del Consiglio dei
Ministri è stata eletta Presidente della Consulta Nazionale
della parità uomo-donna della C.A.P.I.T.e succede a Vincenzo
Porzio , dimissionario per nuovi impegni assunti.Nella riunione
del 19 gennaio, nella sede di via Sistina, il dott. Porzio ha
rassegnato le dimissioni ed ha presentato i risultati
dell’attività svolta sotto la sua presidenza.
In particolare è stato portato a termine con successo il sito
internet, si è creata una biblioteca specializzata legata alla
dinamica femminile nel mondo del lavoro, è andato avanti il
processo di raccolta ed archiviazione della documentazione, si
sono stretti maggiori rapporti di collaborazione con le
istituzioni pubbliche.
Clara Abatecola ha a suo carico una lunga militanza negli
organismi della parità nazionali ed internazionali: ha fatto
parte del gruppo storico di Elena Marinucci ed Alma Cappiello,
per la costituzione della prima Commissione Nazionale della
Parità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli
Uffici di riferimento.
Dal 1986 al 1998 ha rappresentato l’Italia presso il Comitato
europeo per la parità di Strasburgo e dal 1992 al 1993 ne è
stata la Presidente, organizzando a Roma, con la Commissione
nazionale, la III conferenza interministeriale europea sui temi
della parità.
Ha partecipato ai lavori di Bruxelles per l’adozione del
progetto delle azioni positive e si è occupata come esperta del
Consiglio d’Europa del rapporto donna-violenza-cultura.
Nell’ambito della CAPIT, Clara Abatecola intende utilizzare e
valorizzare tutti gli apporti dei componenti della Consulta per
la parità e in particolare realizzare i progetti proposti già
nel mese di ottobre 2006 relativi ad una indagine presso i
giovani sulla “identità” della parità uomo-donna; sulla prima
formazione delle donne immigrate e sulla lotta contro la tratta
delle donne.
CONSULTA NAZIONALE
PARITA' UOMO DONNA
Verbale di riunione n.3
Il giorno 19 gennaio 2007, alle ore 11,00
nei locali della Presidenza Nazionale C.A.P.IT, Via Sistina n.23,
si è riunita la Consulta Nazionale Parità Uomo Donna.
Sono presenti: il dott. Vincenzo Porzio -
Presidente, il dott. Luciano Cannerozzi De Grazia, la dott.ssa
Clara Abatecola, il dott. Sergio Galbiati e la dott.ssa Rosa
Maria Schillaci - Segretario.
Il Presidente
dott. Vincenzo Porzio, dopo aver salutato, comunica, come già
preannunciato per le vie brevi, la sua intenzione di rassegnare
le dimissioni per gravi motivi familiari.
Prima di
lasciare la parola agli altri membri, relaziona sull'attività
svolta conseguentemente agli impegni assunti nelle riunioni
precedenti.
E' stato creato
il sito internet, costituito l'archivio e si è dato l'avvio alla
formazione di una biblioteca specializzata sulle tematiche
femminili.
Il Presidente fa
inoltre presente che sono stati preparati e presentati al
Dipartimento per le Pari Opportunità, tre progetti elaborati
dalla dott.ssa Abatecola, per conto della Capit, sui seguenti
temi:
A) Formazione
lingua e cultura italiana per donne immigrate;
B) Cosa ne
pensano i ragazzi dai 16 ai 20 anni della parita uomo donna
(studio inchiesta presso le scuole di Roma e Provincia);
C)
Attività di prevenzione contro la tratta delle donne.
Il Presidente
ribadisce altresì che la Consulta, nello svolgimento della
propria attività, ha sempre sollecitato il coinvolgimento delle
istituzioni pubbliche che hanno aderito con una efficace e
positiva cooperazione.
Il dott. Porzio
infine ringrazia i membri della Consulta per la loro fattiva
collaborazione.
La Consulta,
preso atto delle dimissioni irrevocabili del dott. Porzio, lo
ringrazia per l'impegno sempre profuso e dopo ampia discussione
decide di sottoporre a votazione la nomina alla carica di
Presidente della Consulta, della dott.ssa Abatecola che si è
dichiarata disponibile.
La proposta
viene approvata all'unanimità. La dott.ssa Abatecola accetta e
ringrazia. La dott.ssa Rosa Maria Schillaci continua a svolgere
le funzioni di Segretario.
Il dott. Luciano
Cannerozzi sottopone alla attenzione dei presenti il proprio
elaborato relativo alla condizione della donna nell'ambiente di
lavoro, nell'ambito della legge 626 e lo mette a disposizione
della biblioteca.
La Consulta,
presa visione del documento, propone di inserirlo immediatamente
sul sito della Capit, acquisendo la disponibilità del dott.
Cannerozzi.
La dott.ssa
Abatecola illustra brevemente il contenuto dei progetti di cui
sopra allegandone copia.
Attualmente i
progetti sono all'esame della Commissione Pari Opportunità e i
membri della Consulta chiedono al Presidente della Capit di
individuare gli strumenti più adatti per monitorare gli iter
degli stessi.
La seduta è
tolta alle ore 13.00.
IL
SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Premessa
Proposta di
formazione per le donne immigrate
Oltre il 4,5% della popolazione italiana è costituita da
immigrati.
Tra questi , almeno di quelli che hanno un lavoro retribuito e
regolare, la maggior parte è costituita da donne che svolgono i
compiti di badante, colf, infermiera, collaboratrici
domestiche, cameriere nei bar e ristoranti….
Molte sono ancora clandestine; la maggior parte di esse non
conosce la lingua italiana, né la cultura del paese che le
ospita.
Sono in massima parte mogli e madri di bambini che frequentano
le nostre scuole e che sentono anche il bisogno di seguire
meglio i loro ragazzi.
Inoltre, le leggi più recenti e gli indirizzi politici che si
vanno prendendo, permettono di pensare che dopo un certo numero
di anni trascorsi con lavoro regolare in Italia, esse possano
richiedere la cittadinanza italiana e godere di tutti i diritti
civili e politici in vigore nel nostro Paese e in Europa.
Un paese civile e democratico quale è l’Italia ha l’obbligo di
mettere i suoi futuri cittadini nelle condizioni migliori di
apprezzare veramente questi diritti e gli obblighi che essi
comportano.
Sembra pertanto urgente che le istituzioni italiane favoriscano
condizioni di apprendimento della nostra cultura in senso lato.
La CAPIT, con le sue numerose affiliate in quasi tutte le città
d’Italia , si propone come strumento per la messa a punto di un
programma di formazione sulla lingua e la cultura italiana, da
realizzare con la collaborazione indispensabile del Ministero
dell’Interno e gli Enti Locali, Regioni e Province.
Il progetto potrebbe partire contemporaneamente in più città
italiane in modo da toccare un numero rappresentativo di
immigrate, ma potrebbe anche essere sperimentato in una sola
città, quale ad esempio Roma.
Nelle grandi città o laddove il numero delle immigrate è davvero
consistente, si dovrebbero considerare una decina di sedi
scolastiche (le più raccomandate, per tali attività, per avere
tutti gli strumenti didattici a disposizione), in modo da
toccare, contemporaneamente, un numero congruo di donne.
A Roma, per esempio, andranno stipulati degli accordi con quegli
istituti scolastici che insistono nelle circoscrizioni dove più
consistente è la popolazione immigrata. Questo per
razionalizzare i tempi lavoro-scuola-casa.
La proposta didattica qui appresso riportata, si riferisce a una
classe ottimale di venti persone, ma può essere applicata anche
a trenta, vista la composizione della stessa (donne, mature,
desiderose di conoscere).
Sulla base di una breve indagine condotta presso alcune
immigrate che lavorano per i servizi domestici, la maggior parte
delle donne troverebbe difficile impegnarsi più di due volte
alla settimana, nelle ore serali.
Pertanto, la proposta qui presentata prevede sei ore
settimanali, per due giorni a settimana, dalle 18.30 alle 21.30
(o laddove richiesto dalle 19 alle 22) per un gruppo di 30
persone. Nel corso della stessa settimana in giorni diversi si
potrà tenere lo stesso corso per un altro gruppo di donne.
Questo consente di ottimizzare la messa a disposizione delle
strutture e di toccare almeno una sessantina di persone che
seguiranno il corso.
Questo ha la durata di cinque mesi (gennaio-maggio) per un
totale di 144 ore/corso
I modulo potrà essere ripetuto contemporaneamente in 4-5
municipi, in modo da coprire un’ampia fascia di donne immigrate.
Proposta di inchiesta sul significato odierno della “parità”
La parità uomo-donna, dopo gli anni ’70 che conobbero in tutto
il mondo occidentale pressanti richieste da parte delle donne e
del variegato ambiente femminista, dopo gli anni ’80/90 in cui
nacquero i primi “meccanismi della Parità uomo-donna”, presso i
diversi governi europei e presso gli stessi consessi europei ed
internazionali Unione Europea e Consiglio d’Europa, sembra oggi
uno strumento acquisito e quindi scarsamente influente.
Quanto hanno inciso questi meccanismi nella coscienza dei
cittadini ? Come recepiscono il messaggio della parità, i nostri
giovani?
I media danno il corretto messaggio della parità? Come
recepiscono i giovani questo messaggio?
Alla luce soprattutto dei messaggi televisivi, in che modo i
giovani pensano la parità uomo-donna?
Proposta di attivazione di meccanismi contro la tratta delle
donne
Per quasi tutto il secolo scorso, la tratta delle donne aveva
mantenuto il sapore esotico, anche se negativo, delle donne
bianche trasferite di prepotenza, negli harem dei ricchi arabi.
Ma già negli anni ’80 l’Italia ed altri paesi europei conobbero
un nuovo modo di concepire la tratta delle donne il cui corpo
diventava sempre più oggetto di commercio da parte di terzi.
Un flusso consistente di donne africane cominciava a occupare,
anche in Italia, il territorio della “prostituzione”
tradizionale, fenomeno diffusosi dapprima nei Paesi ex
colonizzatori, in particolare Francia e Olanda.
In Italia il fenomeno toccava contemporaneamente anche il
diffondersi dei cosiddetti “viados” provenienti prevalentemente
dall’America Latina, per cui lo “scandalo” della cospicua
maggioranza di stranieri nella prostituzione passiva, era
maggiormente concentrato su questi ultimi.
La nuova stagione della tratta delle donne trova terreno fertile
proprio in un fenomeno assolutamente positivo come quello della
riconquistata democrazia delle repubbliche dell’est europeo,
quando, con la caduta dello storico Muro di Berlino, una massa
ingente di quelle popolazioni si è insediata nei Paesi
occidentali di più antica e consolidata democrazia.
Il benessere consolidato dell’occidente europeo è stato facile
terreno di conquista per personaggi senza scrupolo che hanno
utilizzato ed utilizzano , sempre più con ingannevoli lusinghe,
il corpo delle donne per farne commercio.
Il tema della prostituzione visibile, per intenderci quello
derivato in Italia, dalla legge Merlin, è sempre stato
argomento di vivaci dibattiti.
Il Consiglio d’Europa ed altre istituzioni internazionali e
nazionali, hanno tenuto negli anni, importanti seminari e
conferenze sul tema, coinvolgendo esperti, utenti, giuristi, e
le stesse associazioni delle prostitute, senza per questo
riuscire a risolvere alcunché.
Il problema della tratta delle donne che oggi si identifica
nella sua quasi totalità, con la prostituzione forzata, è stato
quasi sempre affrontato al momento del palesarsi dell’attività e
sempre con mezzi punitivi.
LA TUTELA DELLE LAVORATRICI
Luciano
Cannerozzi de Grazia
Anno 2003
PREMESSA
In una impresa
l’apprendimento organizzativo delle misure di prevenzione deve
procedere insieme alla costruzione collettiva di una cultura
della sicurezza che assicuri le premesse decisionali per
l’affidabilità di una organizzazione verso il suo interno e
verso il tessuto organizzativo in cui essa è eventualmente
inserita .
La conoscenza relativa ai
temi della sicurezza non può che essere costituita da un “sapere
in azione” che si arricchisce giorno per giorno grazie alle
pratiche lavorative, organizzative ed interorganizzative, deve
cioè costituire un sistema di “conoscenza distribuita”, un
patrimonio collettivo cui si può accedere soprattutto attraverso
la partecipazione alle comunità di pratiche.
Una concezione del genere
però viene condivisa solo da pochi anni nella comunità
imprenditoriale.
Solo l’introduzione delle
direttive europee, recepite in Italia principalmente con il Dlgs
626/94, ha portato trasformazioni rilevanti nelle strategie per
la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sia
nell’ambito delle imprese private che nella Pubblica
Amministrazione.
Ma in effetti in Italia
l’attenzione per il tema della sicurezza nelle organizzazioni è
stata sollecitata, dal 1994 in poi, non solo dalla intensa
attività legislativa in materia di sicurezza dei luoghi di
lavoro, ma anche dalle misure sanzionatorie in essa previste.
Ma se la 626/94 ha imposto
la questione della prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro
al centro dell’attenzione delle organizzazioni produttive,
imponendo, ai fini della prevenzione, l’intervento integrato e
polivalente di esperti, datori di lavoro, lavoratori e parti
sociali,i temi della sicurezza, è doveroso ricordarlo, negli
anni precedenti erano stati già posti all’attenzione
dell’ambiente scientifico e produttivo ed avevano dato luogo ad
un gran numero di iniziative legate alla prevenzione. Occorre
peraltro anche in questo caso precisare che le nuove iniziative
erano state soprattutto conseguenza, diretta o indiretta, delle
sempre più numerose chiamate in causa e responsabilizzazione
delle aziende, e dei rispettivi “datori di lavoro”, in materia
di tutela della salute dei lavoratori e dell’ambiente, da parte
degli organi giurisdizionali e dell’opinione pubblica in genere.
Ma con l’entrata in vigore
dei decreti legislativi 626/94 e 242/96,
di recepimento delle direttive sociali della Comunità Europea (e
cioè delle tredici direttive comunitarie che fanno riferimento
all’art. 118A del Trattato Istitutivo della Comunità Europea),
sono immediatamente risultati profondamente innovati gli
strumenti di gestione e le metodologie di intervento del sistema
italiano di prevenzione e protezione dei lavoratori nei luoghi
di lavoro.
L’attivazione di momenti di
supporto e di strumenti operativi utili per tutti i soggetti
(pubblici e privati) che, a vario titolo, sono impegnati nei
processi di prevenzione e protezione, è prevista come una delle
azioni chiave per migliorare la qualità delle attività
finalizzate alla tutela dei lavoratori.
E’ profondamente mutato
inoltre l’approccio culturale al problema, si può dire infatti
che la nuova normativa abbia posto le basi per un “modello
globale”, per la sicurezza e la
tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, che
privilegia il coinvolgimento attivo
di tutte le parti interessate
alla realizzazione della prevenzione negli ambienti di lavoro,
coinvolgimento inteso come strumento strategico di gestione,
atto a consentire il superamento della “passività”
determinata dal carattere non partecipativo
delle precedenti disposizioni legislative.
Con la 626 viene richiesta
infatti la costante partecipazione, collaborazione e
concertazione di tutti i soggetti interessati: il datore di
lavoro, il responsabile del servizio prevenzione e protezione,
il medico competente, i dirigenti ed i preposti, gli stessi
lavoratori (effettivi destinatari delle norme di tutela e,
quindi, i veri beneficiari delle stesse), il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, nonché la parte pubblica che si
occupa, attraverso i suoi vari organismi, di vigilanza,
controllo, consulenza, informazione ed assistenza.
A più di otto anni dalla
emanazione del Dlgs 626, si può ritenere che salute e sicurezza
sul lavoro non costituiscano più solo un elemento “giustapposto”
agli obiettivi di una impresa (o, comunque, di un ente privato o
pubblico ), ma rappresentino sempre più un obiettivo condiviso
dalle varie parti chiamate ad applicarlo (datore di lavoro,
sindacati, ecc.) costituendo, sotto questo profilo, un buon
successo per chi aveva posto alla legge lo scopo di pervenire
ad un sistema partecipato
di prevenzione e protezione nel luogo di lavoro.
Si è affermata inoltre la
convinzione della necessità che il “sistema di prevenzione” non
sia considerato una nicchia, o uno dei compartimenti stagni in
cui potrebbe essere divisa l’organizzazione dell’impresa. La
partita della prevenzione infatti deve essere giocata
dall’impresa nel suo complesso, e deve essere affrontata insieme
alle altre partite che si vogliono giocare (profitto, marketing,
sicurezza, ecc.) e che non solo possono, ma devono essere
affrontate e vinte tutte insieme, senza possibilità di
accantonarne alcuna, se si vogliono raggiungere gli obiettivi
prefissati.
Oggi infatti un moderno
sistema di impresa (o qualunque altra forma di organizzazione
produttiva o di servizi) non può esimersi dal riconoscere un
ruolo strutturale alla prevenzione all’interno della politica
aziendale.
Non si può peraltro ritenere
che il cammino già percorso (sia pure attraverso un percorso
oltremodo critico e discontinuo) abbia esaurito tutte le
necessità di attuazione della nuova normativa, resta infatti
ancora molto da fare, ad esempio a livello locale vi sono
ritardi nella creazione di un sistema territoriale di salute e
sicurezza che vada oltre la dimensione aziendale ed assicuri un
campo più vasto nel quale poter giocare la partita della
sicurezza (basti pensare a tutte le problematiche sulla
sicurezza ambientale).
Una attenzione particolare,
inoltre, dovrà essere rivolta all’impatto che, in termini di
salute e sicurezza, può aversi a seguito delle nuove tipologie
di occupazione (nelle varie forme di “lavoro flessibile”, del
lavoro individuale, ecc.).
Sono in veloce evoluzione
infatti da una parte le forme di lavoro e la composizione della
forza lavoro, dall’altra il modo di produrre prodotti, oltre che
i prodotti stessi (aumentano ad esempio i prodotti “immateriali”
come i servizi), trasformazioni che non hanno ancora trovato, ai
fini di una più efficace prevenzione e/o protezione,
l’attenzione e gli adeguamenti necessari.
In effetti i molti
cambiamenti continuamente in atto concorrono, sotto vari
profili, a rendere estremamente complessa la realtà del lavoro e
della produzione e, quindi, occorre mutare profondamente
l’approccio finora seguito nell’affrontare le problematiche
relative alla sicurezza.
Le leggi successive al 1994
si sono inoltre inserite, integrandola, in una cornice normativa
che aveva già affrontato, ma con diversa filosofia, la
problematica della sicurezza nei luoghi di lavoro configurando
un sistema che aveva regolamentato tutti gli ambiti lavorativi,
stabilendo di volta in volta le cautele ritenute necessarie, in
ciascuna attività considerata, per assicurare la massima
sicurezza per i lavoratori.
E’ indubbio, peraltro, che
l’applicazione delle norme di prevenzione e protezione si
presenta problematica anche per la estrema varietà degli ambiti
lavorativi, ad es.: i modelli organizzativi della Pubblica
Amministrazione si presentano molto diversi da quelli dell’
industria, del terziario, ecc., ed anche all’interno della
stessa Pubblica Amministrazione, per le diverse tipologie di
enti pubblici che la compongono, l’applicazione omogenea delle
nuove norme presenta significative e complesse difficoltà.
Inoltre la diversa filosofia dei due quadri normativi (prima e
dopo l’attuazione delle direttive europee) comporta di per sé
dei problemi di convivenza tra norme e, quindi, difficoltà
attuative.
Ciò aveva dato modo di
ritenere ad alcuni che la normativa sulla sicurezza non potesse
riguardare l’amministrazione pubblica, ma mentre la direttiva
89/391/CEE
aveva già espressamente indicato il campo di applicazione della
normativa nelle “attività
industriali, agricole, commerciali, amministrative, di servizi,
ecc., private o pubbliche”,
il legislatore italiano da parte sua, essendosi espresso in
maniera ancora più generica, ha utilizzato una forma
onnicomprensiva sui possibili destinatari del decreto, evitando
qualunque elemento distintivo, ma per ciò stesso limitativo,
circa i soggetti destinatari (salvo per la previsione di singoli
obblighi specifici), in relazione alla natura giuridica,
dimensionale o di tipologia economica del datore di lavoro.
Di conseguenza si è tolto
qualunque argomento alla tesi, propugnata da alcuni, della
impossibilità di applicare il Dlgs 626/94 anche allo Stato ed
alle altre pubbliche Amministrazioni.
Ciononostante è stato
necessario procedere ad una serie di precisazioni, inserire
norme di adattamento alla normativa prevenzionistica (cfr. art.
30 Dlgs 242/96), prevedere specifici comparti che “per la
particolarità del servizio prestato (ad esempio, nelle strutture
penitenziarie o nelle caserme), o dei soggetti tutelati
(studenti, ecc.) richiedono, come vedremo, che l’applicazione
della normativa venga adattata con specifici decreti
interministeriali.
Quanto sopra ha fatto sì che
presso la P.A. il processo di
adeguamento al nuovo sistema legislativo sia risultato più lento
rispetto all’ambito privato dove, una recentissima ricerca
effettuata dal CENSIS su un campione rappresentativo di 600
aziende della piccola e media industria, ha evidenziato che il
98,8% delle imprese si è adeguato agli obblighi imposti dalla
normativa, ed il 40% ha dichiarato di aver raggiunto “un alto
livello” di adeguamento.
Trattandosi di risposte
fornite dai datori di lavoro interessati, si può ipotizzare una
certa “visione ottimistica” sui risultati già raggiunti, ma
comunque le cifre sono indicative del grado di consapevolezza
raggiunto dagli operatori sulla necessità di migliorare i
livelli di protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
La moderna cultura della
sicurezza Riconosce la necessità di agire a tutto campo sulle
diverse fonti di pericolo e sui rischi che ne possono conseguire
nelle diverse situazioni e nello svolgimento degli specifici
compiti richiesti dalla organizzazione e dalla prassi
lavorativa.
Per
perseguire inoltre una effettiva sicurezza è necessario
anche educare tutti i soggetti alla sicurezza, cioè occorre
formare una mentalità generalizzata alla prevenzione,
per rimuovere a monte i pericoli e/o i rischi presenti
nell’ambiente di lavoro incidendo sui comportamenti
individuali per farli evolvere e realizzare così una vera
cultura della sicurezza, assicurando altresì la circolarità
delle informazioni, lo sviluppo professionale e la formazione
continua dei vari soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione
e protezione dell’organizzazione produttiva.
Ai
fini dell’individuazione delle variabili fondamentali da tenere
sotto controllo e su cui intervenire, nel tempo si sono
affermate varie teorie, per quanto interessa in questa sede, la
prima da ricordare è quella taylorista-fordista: che
concentrava l’interesse sulla variabile organizzazione
(per tale teoria solo la organizzazione scientifica del lavoro
può garantire le soluzioni più razionali e, quindi, le migliori
condizioni di sicurezza per il lavoratore).
Gli
infortuni sarebbero conseguenza di una cattiva organizzazione,
eliminabile secondo i principi della scienza e della tecnica.
A
tale teoria si contrapponeva quella cosiddetta “Individualistica”
che concentrava il proprio interesse sulle caratteristiche
dell’individuo ( in base alla mera considerazione statistica che
spesso una piccola percentuale di lavoratori concentra su di sé
la maggior parte degli infortuni).
Secondo tale
teoria, individuando i soggetti a rischio ed allontanandoli dal
lavoro, si possono ridurre considerevolmente gli infortuni.
Altra teoria ancora è
quella definita Psico-sociale, che studia non il singolo
individuo, ma il gruppo dei lavoratori, attraverso:
1.
le sue modalità relazionali,
2.
le dinamiche e le regole dei gruppi
3.
i ruoli che i singoli assumono nel gruppo.
Punto di partenza è che le regole del gruppo possono influenzare
i livelli di sicurezza attraverso i comportamenti imposti ai
suoi componenti.
Ma queste
prime tre teorie hanno ciascuna privilegiato e studiato una sola
parte della complessa realtà che può influenzare nel mondo del
lavoro i livelli di sicurezza. Ne consegue che anche le
soluzioni alle problematiche che hanno individuato, non possono
che essere altrettanto parziali.
Un grosso
passo avanti si è avuto con la definizione della TEORIA
SISTEMICA che, senza privilegiarne alcuna, ritiene
rilevanti tutte le variabili già prese in considerazione,
separatamente, dalle tre teorie precedenti:
secondo
quest’ultima teoria, i fattori dovuti all’ambiente
fisico, i fattori soggettivi e quelli
socio-organizzativi, propri degli ambienti di lavoro, si
intrecciano e, spesso, concorrono tutte insieme a
determinare le situazioni di rischio all’origine di incidenti e
malattie.
Inoltre i
fattori di rischio non sono solo quelli che possono colpire
l’integrità fisica del lavoratore, infatti nel moderno
concetto di salute rientra anche il benessere psicofisico,
che riguarda sia la salute del corpo che quella psichica e
mentale
I fattori di
rischio, peraltro, spesso non agiscono isolatamente, ma
concorrono insieme ad altri fattori per determinare le
situazioni di danno per la salute o di incidenti sul lavoro,
inoltre bisogna considerare che la presenza contemporanea di più
fattori di rischio agisce da moltiplicatore del rischio,
il rischio globale che si affronta in presenza di più fattori,
infatti, non è costituito dalla semplice somma dei singoli
rischi che derivano da ogni fattore, ma risulta sicuramente più
elevato. Per semplificare, possiamo affermare che,
contrariamente alle regole della matematica, per quanto
riguarda i fattori di rischio:
1 + 1 > 2.
La teoria
sistemica è quella che più di tutte permette
l’APPROCCIO GLOBALE
che è richiesto dalla più moderna dottrina sulla sicurezza.
Poiché il
diritto alla salute deve garantire anche l’integrità
psicofisica della persona, bisogna perseguire un sistema di
prevenzione e protezione globale che comporta, tra l’altro,
l’obbligo di agire su tutte quelle componenti
tecniche, organizzative, procedurali, psicosociali (soggettive
e di gruppo), ecc. che, attraverso il miglioramento di vita
dei lavoratori nelle diverse attività, assicurino una tutela più
efficace al lavoratore.
Purtroppo
nella valutazione dei rischi viene sempre attribuita più
(se non: solo) rilevanza alle carenze dell’ambiente
fisico, in quanto, essendo queste ultime più facilmente
individuabili ed oggettivabili, risulta molto più semplice ed
agevole intervenire per eliminarle del tutto o ridurne al
minimo l’impatto.
Ma ormai è
noto che i fattori fisici sono solo parte del complesso
fenomeno che influisce sulla sicurezza del lavoro e che i
fattori legati allo stato soggettivo del lavoratore ed
alle condizioni ambientali risultano rilevanti nella
insorgenza di gravi malattie e di molti infortuni sul
lavoro.
Pertanto
per ridurre il rischio negli ambienti di lavoro è
necessario intervenire su tutte le variabili in gioco.
I principali
fattori soggettivi e psico-sociali individuati fra quelli che
possono influire sulla sicurezza sono, a titolo meramente
esemplificativo:
1.
professionalità
ed esperienza maturata dal singolo lavoratore;
2.
informazioni
possedute e/o scambiate;
3.
distrazione
per abitudinarietà, familiarità o per carattere;
4.
assuefazione
a situazioni rischiose;
5.
atteggiamento
di sfida
di fronte al pericolo;
6.
considerare
superflui e/o fastidiosi
i meccanismi di protezione o i dispositivi di protezione
individuale (DPI)
7.
difficoltà di
relazione
con colleghi o superiore;
8.
difficoltà di
rapporti interpersonali
e collaborativi con i colleghi nei lavori di gruppo;per mancanza
di comprensione del senso del proprio lavoro,per difficoltà a
subire un rapporto gerarchico (specie se di tipo tradizionale),
ecc. .
9)
stress fisico
(per sovraccarico di lavoro, per uno sforzo eccezionale o
continuato senza adeguato riposo, posizioni non ergonomiche,
posizioni fisse mantenute nel tempo, tempi e ritmi di lavoro,
ecc.);
10)
stress psichico
( per eccessiva emotività, per frustrazione, per demotivazione,
per eccessiva responsabilità, per deresponsabilizzazione, per
mancanza di autonomia, ecc.
Fra
i principali fattori soggettivi sono stati considerati
particolarmente meritevoli di considerazione il sesso e l’età
dei lavoratori, categorie per le
quali sia le organizzazioni internazionali, sia il legislatore
italiano, hanno sentito la necessità di prescrizioni
legislative particolari per assicurarne la tutela
sui luoghi di lavoro senza dover far affidamento solo sulla
capacità dei datori di lavoro di individuarne i rispettivi
elementi di rischio e di apprestare le relative adeguate misure
di prevenzione.
Premesse
storiche sulla tutela
del lavoro femminile e, in particolare, delle lavoratici madri.
Sino alla fine del 1800, il
lavoro femminile, già in notevole espansione, non era
disciplinato da alcuna legge.
Una prima tutela del lavoro
femminile si ha con la legge 19.6.1902 (legge Carcano) che, tra
l’altro, per la prima volta prevede un sia pur minimo congedo di
maternità.
La legge vietava inoltre di
adibire le donne di qualsiasi età ai lavori sotterranei,
limitava a dodici ore l’orario massimo di lavoro giornaliero,
con un riposo di due ore, e vietava alle donne minorenni il
lavoro notturno.
Per quanto riguarda il
congedo di maternità, quest’ultimo era limitato al primo mese
post partum, mentre nessun riposo o riduzione dell’orario di
lavoro erano previsti per il periodo antecedente al parto.
Il periodo di congedo,
previa presentazione di certificazione medica attestante
l’idoneità al lavoro, poteva eccezionalmente essere ridotto a
non meno di tre settimane.
L’art. 10 della legge,
invece, disponeva che il datore di lavoro avrebbe dovuto
permettere “l’allattamento” sia in una speciale camera annessa
allo stabilimento (obbligatoria se nello stesso venivano
impiegate almeno cinquanta donne), sia permettendo alle madri
operaie l’uscita dalla fabbrica nei modi e nelle ore stabilite
dal “regolamento interno”.
Con la legge 416 del 1907 il
divieto di lavoro notturno veniva esteso alle donne di qualsiasi
età (salvo le eccezioni stabilite dalla legge).
Un ulteriore passo avanti
nella tutela si ebbe con l’emanazione delle leggi n. 2277/1925,
e n. 1168/1927, confluite successivamente nel R.D.L. 22.3.1934,
n. 654, (T. U. delle leggi sulla protezione ed assistenza della
maternità ed infanzia), che istituivano “l’Opera nazionale per
la protezione della maternità ed infanzia”.
Molte erano le novità
introdotte dalla nuova normativa.
L’astensione obbligatoria
dal lavoro per gravidanza era esteso anche all’ultimo mese
precedente la data presunta del parto ed alle sei settimane
successive.
Questi due periodi potevano
essere ridotti a tre settimane ciascuno, su richiesta della
donna,
previa presentazione del relativo certificato di idoneità.
Veniva previsto anche un periodo di astensione “facoltativa” fin
dall’inizio della sesta settimana antecedente alla data presunta
del parto.
Veniva inoltre sancito il
divieto di adibire le donne in stato di gravidanza al trasporto
ed al sollevamento pesi nei tre mesi antecedenti al parto.
Ad ulteriore tutela della
lavoratrice madre veniva imposto al datore di lavoro l’obbligo
di conservazione del posto, con riferimento al periodo di
assenza obbligata e facoltativa, ed il divieto di licenziamento
della donna che, pur presentando il certificato di gravidanza,
continuava a prestare servizio sino alla data di inizio
dell’astensione prevista dalla legge.
Altre norme regolavano
direttamente i periodi di riposo per consentire l’allattamento
dei figli per il primo anno di vita.
Con l’art. 37 della
Costituzione, infine, la donna lavoratrice ha riconosciuti
sostanzialmente gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le
stesse retribuzioni dell’uomo, ma, soprattutto, il
riconoscimento che le “condizioni di lavoro devono consentire
l’adempimento della sua essenziale funzione familiare ed
assicurare alla madre ed al bambino una speciale adeguata
protezione”.
La Costituzione ha posto
così il fondamento di tutti gli interventi normativi successivi,
aventi la finalità di assicurare sia la funzione familiare della
donna, sia in particolare la tutela della sua integrità fisica e
psichica (in considerazione soprattutto delle particolari
condizioni in cui si trova, prima, durante e subito dopo la
gravidanza), nonché l’integrità fisica (e la stessa
sopravvivenza) dei figli.
Principale
normativa
precedente al T.U. in materia di tutela e sostegno della
maternità e paternità (Dlgs 26.3.2001, n. 151):
Art. 2110 cod. civ.
Costituzione, art.37.
Legge 26.8.1950, n. 860,
(tutela fisica ed economica delle lavoratici madri)
L. 11.10.1967, n. 977,
(tutela dei fanciulli e degli adolescenti).
L.
30.12.71, n. 204:
artt.
3; 9; 30; 31; (lavoratrici madri).
D.P.R. 1026/1976,
(regolamento di esecuzione L. 1204/71, art. 5,lavori faticosi,
pericolosi ed insalubri vietati).
L.29.12.1987, n.546,
(indennità di maternità alle lavoratrici autonome)
L.11.12.1990, n.379,
(indennità di maternità alle libere professioniste).
L. 5.2.1992, n. 104,
( legge quadro sulle persone handicappate, art. 33).
Dlgs 17.3.95, n. 230
(esposizione a radiazioni ionizzanti).
Dlgs 25.11.1996, n.645,
artt.
Da 1 a 5 e da 7 a 9; (gestanti e puerpere).
Dlgs 345/1999,
attua la direttiva 94/33/CE, sulla protezione dei giovani.
Dlgs 262/2000,
disposizioni integrative e correttive del dlgs 645/96.
L. 8.3.2000, n. 53;(maternità
e paternità).
L. 7.8.90, n. 232:
art. 13 (corpo di polizia femminile).
Dlgs 31.1.2000, n. 24:
art. 4, comma 3(personale militare femminile).
LE DIRETTIVE
EUROPEE
L’ART.118A del Trattato CEE
prescriveva agli stati membri di adoperarsi al fine di
promuovere il miglioramento delle condizioni di sicurezza nei
luoghi di lavoro, prevedendo inoltre a livello comunitario
l’adozione di direttive con le prescrizioni minime
necessariamente applicabili, sia pure progressivamente, da parte
dei singoli stati.
Venivano naturalmente fatte
salve le eventuali normative, sia precedenti che successive alle
direttive stesse, che garantissero una maggiore tutela negli
stati membri.
Il Consiglio della C.E.E.,
in esecuzione dell’art.118/A, emanava il 19.10.1992 la direttiva
92/85/CEE, sull’attuazione delle misure per assicurare il
miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle
lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.
Con tale direttiva il
Consiglio formulava il principio, come vedremo fatto proprio dal
legislatore italiano, che “le lavoratrici gestanti, puerpere o
in allattamento”costituiscono un “gruppo esposto a rischi
specifici”, e come tale meritevole di particolare tutela contro
i pericoli che più direttamente le riguardano.
A tal fine il datore di
lavoro deve valutare espressamente la natura, il grado e la
durata delle attività che possono presentare un particolare
rischio di esposizione ad agenti, processi o condizioni di
lavoro tale da poter compromettere la salute della donna o del
feto. È da evidenziare che la stessa direttiva fa un dettagliato
elenco di attività cui riconosce direttamente tale natura senza
lasciare che su di esse si possa pronunciare discrezionalmente
il datore di lavoro, ma dichiara espressamente tale indicazione
non esaustiva, dovendo il datore di lavoro verificare nei propri
ambienti di lavoro l’eventuale presenza di altri pericoli
specifici che trovino la loro origine in elementi oggettivi o,
anche, soggettivi, per le caratteristiche singolari delle
persone effettivamente impiegate.
.
Dei risultati della
valutazione e delle eventuali misure di tutela apprestate dovrà
essere data adeguata informazione direttamente alle lavoratrici
interessate e/o al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza; in assenza di quest’ultimo: alle rappresentanze
sindacali
È da considerare peraltro
che, se la valutazione del rischio, da condurre con riferimento
alle categorie di lavoratrici, ai pericoli che loro si
presentano ed alla loro gravità (sotto il profilo sia
qualitativo che quantitativo), può essere considerata
estremamente rilevante, la stessa si presenta altrettanto
notevolmente problematica,
Un documento della
Commissione Europea segnala una serie di possibili difficoltà.
Una riguarda
l’identificazione delle lavoratrici esposte. È da considerare
infatti che nel periodo iniziale della gravidanza la stessa
lavoratrice può non essere consapevole del proprio stato o,
potrebbe comunque esitare a comunicarlo al proprio datore di
lavoro per un certo tempo, almeno fin quando non acquisisca una
certa sicurezza sul buon andamento della gravidanza.
Ma è proprio il primo
trimestre di gravidanza il periodo di maggiore vulnerabilità per
i possibili danni permanenti al nascituro.
Tutte le necessarie e
possibili misure di protezione della madre e del nascituro, che
dovrebbero iniziare il più presto possibile, sono quindi
condizionate dalla effettiva conoscenza che il datore di lavoro
abbia dello stato di gravidanza della lavoratrice, ecco quindi
che il legislatore sancisce l’onere, e solo in casi particolari
l’obbligo,
da parte della lavoratrice, di informare immediatamente del
proprio stato il datore di lavoro, momento da cui sorgono per
quest’ultimo tutti gli obblighi di tutela strettamente connessi
allo stato di gravidanza.
Altra difficoltà per il
datore di lavoro è quella di dover assicurare, ove richiesta, la
massima privacy alla lavoratrice madre.
Ne consegue che il datore di
lavoro non può rendere noto lo stato della lavoratrice senza il
suo consenso, che potrà essere negato, ad esempio, da una donna
soggetta ad una notevole pressione psicologica per aver subito
in precedenza uno o più aborti spontanei.
In tali circostanze
naturalmente anche le possibili misure, che richiedono la
conoscenza della gravidanza da parte dei colleghi di lavoro,
potranno essere adottate solo con il consenso dell’interessata e
nei limiti della eventualmente limitata divulgazione del proprio
stato cui la stessa abbia consentito.
Certamente resta fermo
l’obbligo del datore di lavoro di apprestare comunque tutte le
altre possibili tutele, che sono nella sua disponibilità, per
ridurre al minimo l’esposizione a rischio della lavoratrice.
Se dalla mancanza di un
obbligo di comunicazione può derivare la possibilità che la
lavoratrice non comunichi il proprio stato fino al settimo mese
di gravidanza, fino al momento della comunicazione la
lavoratrice non può ricevere la tutela rafforzata prevista per
le lavoratrici madri, tutela che verrebbe a mancare anche per il
concepito, ecco la ragione della previsione legislativa
dell’obbligo di informazione da parte della lavoratrice dello
stato di gravidanza, appena accertato, quelle volte che
l’esposizione a rischio è particolarmente rilevante per il
feto..
Qualche rilevanza assume
anche, sotto il profilo della possibile effettiva tutela, la
facoltà (in un primo tempo addirittura senza la necessità di un
nulla osta da parte di un medico competente, oggi invece
necessaria), riconosciuta dalla legge 53/2000 alle lavoratrici
in gravidanza, di esercitare l’opzione per ridurre fino a un
solo mese il periodo di assenza obbligatoria pre-parto (salvo
per i lavori nei quali tale scelta risulti espressamente vietata
dal previsto provvedimento regolamentare del Ministero del
Lavoro).
Si comprende da questi
esempi la delicatezza delle problematiche coinvolte nella tutela
delle lavoratrici madri, che non riguardano solo gli aspetti
tecnici di valutazione e di identificazione dei rischi sul luogo
di lavoro, ma si estendono ad ambiti che coinvolgono la sfera
personale delle stesse lavoratrici in tal modo da condizionarne
la effettiva tutela.
L’art. 10 della direttiva
inoltre, considerando che il “rischio” di essere licenziate per
motivi relativi al proprio stato, o comunque durante la
gravidanza o il puerperio, potesse causare effetti dannosi sullo
stato psicofisico delle lavoratrici, sancisce il divieto di
licenziamento nel periodo compreso tra l’inizio della gravidanza
ed il termine di congedo di maternità (eccettuati casi
straordinari che però non devono essere mai collegati con lo
stato di gravidanza).
Sulla salvaguardia del
rapporto di lavoro (sia a tempo indeterminato che a termine)
delle lavoratrici in gravidanza si è già espressa in numerose
occasioni la Corte di Giustizia Europea, che ha sviluppato una
giurisprudenza pressoché costante assicurando una tutela molto
intensa.
Fra i principi sanciti dalla
normativa europea che man mano la Corte ha avuto modo di
affermare o estendere in via interpretativa ricordiamo:
·
La disciplina di
tutela prevista per le lavoratrici
si applica anche al contratto a termine non essendo
espressamente prevista la sua esclusione dal campo di
applicazione della direttiva.
·
La scadenza del
contratto non equivale a licenziamento, ma il mancato rinnovo
dopo una serie di contratti a termine, è illegittimo se motivato
dallo stato di gravidanza, essendo equiparato al rifiuto di
assunzione per motivo di gravidanza, e quindi rientra nella
discriminazione diretta basato sul sesso (oltre che risultare
negativo per lo stato psico-fisico della lavoratrice).
·
La lavoratrice
non è tenuta ad informare il “futuro” datore di lavoro dello
stato di gravidanza, poiché il datore di lavoro “non ha diritto
di tenerne conto al momento dell’assunzione”.
·
Il divieto di
licenziamento durante la gravidanza ha la funzione di evitare il
rischio che un eventuale possibile licenziamento possa incidere
sullo stato fisico e psichico delle lavoratrici, compreso il
grave rischio che le stesse possano indursi ad interrompere
volontariamente la gravidanza.
·
Le eventuali
possibili deroghe che il legislatore può prevedere al divieto di
licenziamento delle lavoratrici madri, trovano un limite
assoluto nell’impossibilità che le stesse siano connesse allo
stato di gravidanza.
Affinché le lavoratrici
possano effettivamente ed integralmente dei benefici delle
direttive europee inoltre, deve essere loro garantita la
conservazione di tutti quei diritti che conseguono al contratto
di lavoro, come il mantenimento della retribuzione (o per lo
meno il versamento di una adeguata indennità che non sia
inferiore a quella percepita in caso di assenza per infermità).
Deve essere la legislazione
nazionale a prevedere un eventuale tetto massimo della
retribuzione assicurata durante l’assenza per maternità:
L’Italia, che aveva già una
normativa in linea con le direttive europee, ed in talune
ipotesi prevedeva già una disciplina di maggior favore, come, ad
esempio, nella protezione dal licenziamento, recepiva
espressamente le direttive stesse con il Dlgs 645/1996.
Dlgs 19.9.94,
n.626
Art.3. misure
generali di tutela e prevenzione e protezione delle lavoratrici
madri sul posto di lavoro.
Nel presente, un sistema
sociale in continua evoluzione da tempo ci fa assistere a
profonde trasformazioni del mondo del lavoro, in particolare,
per quanto riguarda la popolazione attiva, ad una presenza
femminile sempre più rilevante fra i lavoratori in tutti i
settori, nonché a costanti cambiamenti delle condizioni
lavorative che determinano un mutamento dei livelli di
protezione da assumere per la tutela dei lavoratori stessi.
L’accresciuta sensibilità
sociale per tutte le menomazioni dell’integrità fisica
(compreso, oggi, il danno biologico) collegate alla attività
lavorativa, sia derivanti da infortuni, sia da malattie
professionali, ha accentuato sempre più l’interesse per i
profili di prevenzione e protezione dei lavoratori negli
ambienti di lavoro.
In effetti ci si è reso
conto che proprio le malattie professionali costituiscono un
rischio particolarmente insidioso ed in continua evoluzione, sia
qualitativa che quantitativa.
Se, inoltre, la maggior
parte delle malattie professionali colpisce indifferentemente
tutti i lavoratori indipendentemente dal sesso, è di chiara
evidenza l’esistenza di particolari forme morbose , provocate
dal lavoro, che colpiscono con particolare virulenza o in modo
esclusivo le donne. Malattie quali quelle che , per
l’esposizione ad agenti patogeni, possono colpire l’apparato
riproduttivo femminile e, durante la gravidanza, la gestante e/o
il nascituro.
Di conseguenza una adeguata
tutela di tutti i lavoratori non può prescindere da una
particolare valutazione delle peculiarità delle donne
lavoratrici, tanto più quanto più risulta massiccia la presenza
femminile nei luoghi di lavoro.
Non è qui necessario
ricordare tutta la normativa italiana prima, europea poi, infine
il dlgs 626/94 (e tutta la normativa successiva) che, in
consonanza con lo spirito della nuova filosofia europea, ha
completamente modificato l’approccio alla risoluzione dei
problemi relativi alla prevenzione e protezione dei lavoratori
nei luoghi di lavoro.
Basterà ricordare che la 626
ha definito misure generali di tutela,
quelle misure cui assegna un ruolo strategico per la prevenzione
e protezione dei lavoratori.
Fra le misure generali
l’art. 3, comma 1, indica espressamente, fra le altre:
·
la valutazione
dei rischi per la salute e la sicurezza;
·
l’eliminazione
dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, loro riduzione
al minimo;
·
programmazione
della prevenzione curando l’integrazione coerente delle
condizioni tecniche produttive ed organizzative dell’azienda
nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro;
·
controllo
sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
·
ecc. .
In particolare, per quello
che qui ci interessa, la lettera m) del comma 1, art. 3, indica,
quale misura generale di tutela, “l’allontanamento del
lavoratore dall’esposizione a rischio, per motivi
sanitari inerenti la sua persona”.
È questa una misura di
tutela di carattere generale che implica la necessità, per il
datore di lavoro, di analizzare e valutare, di volta in volta,
le caratteristiche individuali (permanenti o temporanee) di
ciascun proprio dipendente ai
fini della “valutazione dei rischi” e della individuazione delle
misure di prevenzione e protezione atte a garantire a
ciascuno i livelli di
sicurezza richiesti.
Per alcune categorie di
lavoratori il legislatore ha però preferito non lasciare
alla libera determinazione del
datore di lavoro la valutazione delle caratteristiche
individuali e la determinazione sulla necessità di adottare le
conseguenti particolari misure ritenute necessarie, ma ha
voluto direttamente indicare le categorie di soggetti
considerati “a maggior rischio” per le peculiarità
personali possedute,
determinando anche le misure “minime”
di protezione da adottare per tali categorie di lavoratori, in
particolare ha provveduto ad una dettagliata disciplina per la
tutela delle lavoratrici “in gravidanza o in maternità”.
MATERNITA’ E
SICUREZZA SUL LAVORO
Dopo un primo dlgs (645/96),
diretto al miglioramento della sicurezza e della salute sul
lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di
allattamento, fu emanato il dlgs 151/2001, “Testo Unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e paternità”, che dedica ampio spazio al riordino
della disciplina in tema di protezione della salute e della
sicurezza della lavoratrice madre, prima distribuita in numerose
e differenziate fonti legislative. Nel T.U. sono state quindi
riunite e coordinate, con le opportune modifiche necessarie per
la coerenza logica e sistematica della normativa di tutela della
lavoratrice madre, le disposizioni vigenti in materia.
Principio fondamentale che
ha ispirato il legislatore sembra essere quello che “La
gravidanza non è una malattia, ma un aspetto della vita
quotidiana” (principio
enunciato nel documento sulle linee direttrici della Commissione
Europea), pur nella consapevolezza della diversità di
condizioni fisiche e
psicologiche della donna durante il periodo di gravidanza e dei
primi mesi di vita del bambino.
In effetti numerosi studi di
settore se da una parte hanno evidenziato alcuni “punti deboli”
a carico della donna, che risulta di regola più esposta
all’effetto di certi agenti lavorativi quali la fatica fisica e
gli agenti tossici o radioattivi, dall’altra hanno constatato
che, in particolare durante la gravidanza, grazie alle
particolari condizioni psico-fisiche, risulta una maggiore
vulnerabilità a carico della madre e del nascituro.
È stato dimostrato che
l’esposizione della donna in gravidanza ad alcuni agenti fisici,
chimici, biologici e organizzativi
che possono essere presenti nell’ambiente di lavoro, può mettere
in pericolo la salute delle gestanti ed aumentare il rischio di
malformazioni nel nascituro e l’eventualità di aborti.
Ma il pericolo può venire
anche dalle condizioni di lavoro e dal processo operativo cui la
lavoratrice è addetta.
Numerosi studi inoltre hanno
evidenziato la possibile associazione tra esposizione ad agenti
o condizioni di rischio di varia natura nei luoghi di lavoro e
disturbi a carico della funzione riproduttiva della donna (ma
anche dell’uomo), in particolare nelle alterazioni del ciclo
mestruale (o della spermatogenesi), con conseguente riduzione
della fertilità.
Il danno quindi può
coinvolgere non solo il lavoratore e/o la lavoratrice, ma anche
la coppia che decida di programmare una gravidanza, interferendo
a diversi livelli e con diversi effetti.
Inoltre gli eventuali agenti
nocivi assorbiti nei luoghi di lavoro dalla madre possono essere
trasmessi al nascituro attraverso la placenta e la trasmissione
può continuare anche dopo la nascita del bambino con gli
indumenti da lavoro contaminati o con il latte materno.
Risulta pertanto di
fondamentale importanza, come vedremo in seguito, procedere ad
una approfondita opera di formazione ed informazione dei
lavoratori, in primo luogo delle donne, anche prima della
eventuale gravidanza, sui fattori di rischio riproduttivo che
possono presentarsi, sulle possibili cautele da adottare per
ridurre il rischio di esposizione e sulla normativa vigente in
materia.
Il Dlgs.
26.3.2001, n. 151
Il capo 2° del Dlgs 151/2001,
prescrive norme a tutela delle lavoratrici madri durante il
periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio,
tutela che però diventa operante solo dopo la presentazione al
datore di lavoro del documento che certifica il proprio status.
La normativa
si applica anche alle madri adottive o affidatarie),
naturalmente dalla data in cui viene affidato loro il bambino
fino al compimento del settimo mese di età. .(art.6)
Le donne in
gravidanza adibite ad attività in zone esposte a radiazioni
ionizzanti o ad altre radiazioni eccedenti i limiti di legge
sono obbligate a comunicare lo stato di gravidanza al
datore di lavoro “non appena accertato” (art.8).Alle
lavoratrici madri minorenni si applicano anche le
norme (ad es.:sul lavoro notturno) previste per i minori, quando
più favorevoli.
Oltre la
normale assistenza assicurata dal servizio sanitario nazionale,
le lavoratrici, durante la gravidanza, hanno diritto ad
usufruire, gratuitamente, delle periodiche visite
ostetrico-ginecologiche, delle prestazioni specialistiche per la
tutela della maternità,in funzione preconcezionale e di
prevenzione del rischio fetale, purché prescritte secondo le
modalità previste dalle leggi. (art.6).
Ad
essa spettano inoltre permessi retribuiti per gli esami e
gli accertamenti clinici, e per le visite mediche
specialistiche, eseguiti durante l’orario di lavoro, previa
istanza al datore di lavoro e successiva presentazione della
certificazione attestante data e orario di effettuazione
degli esami (art.. 14).
L’art. 7
disciplina alcuni obblighi del datore di lavoro che impiega
lavoratrici in lavori pericolosi o usuranti.
Innanzitutto
sancisce il divieto di adibire, le lavoratrici soggette alla
tutela della legge, al trasporto ed al sollevamento di pesi,
nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri.
Detti lavori
sono elencati direttamente dal legislatore nell’allegato A al
T.U..
ma l’elenco può essere aggiornato, ogni qual volta se ne ravvisi
la necessità, con decreto del Ministro del lavoro di concerto
con il Ministro della Sanità, sentite le parti sociali.
L’allegato B,
dello stesso T.U., indica ulteriori attività che, comportando il
rischio di esposizione ad agenti ed a condizioni di lavoro
dannosi per la salute, vanno classificate anch’esse fra i lavori
pericolosi, faticosi ed insalubri.
Anche
attività non espressamente vietate dal legislatore, o dai
previsti decreti ministeriali, possono essere vietate alla
lavoratrice madre quando i servizi ispettivi del Ministero del
lavoro, d’ufficio o su istanza della stessa lavoratrice,
accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono
pregiudizievoli alla salute della donna.
Le stesse
cautele devono essere adottate quando è lo stesso datore di
lavoro che, una volta valutati i rischi ai sensi dell’art. 11.,
individui un rischio per la sicurezza e salute della lavoratrice
madre.
In tutte le
ipotesi appena indicate il datore di lavoro deve adottare le
misure necessarie affinché l’esposizione a rischio della
lavoratrice sia evitata, in particolare deve modificare,
ove possibile, le mansioni della lavoratrice per
evitare che svolga
1.
lavori pericolosi, faticosi o comunque insalubri;
2.
compiti soggettivamente pregiudizievoli a seguito
di accertamento ispettivo;
3.
lavori altamente pericolosi specificamente individuati.
e/o
modificare temporaneamente condizioni ed orario di
lavoro della lavoratrice.
Una volta che
ci si trovi nelle condizioni per le quali è previsto il divieto,
la lavoratrice potrà essere addetta ad altre mansioni meno
pericolose per tutta la durata del divieto.
Qualora ciò
non sia possibile, per motivi organizzativi o produttivi, ne va
data notizia all’ispettorato del lavoro che, ove ritenuto
necessario, può disporre l’interdizione dal lavoro della
lavoratrice fino al compimento dei sette mesi di età del
bambino.(art. 7, c. 6; 12, c. 2).
Qualora le
nuove mansioni cui è addetta siano inferiori a quelle abituali,
la lavoratrice conserva sia la retribuzione che la qualifica
precedentemente acquisite. Se invece viene adibita a mansioni
equivalenti o superiori, si applica il disposto dell’art. 13, L.
300/1970.
L’art. 8, in
particolare per quanto riguarda l’esposizione a radiazioni
ionizzanti, oltre a sancire l’obbligo, per la lavoratrice, di
informare il datore di lavoro del proprio stato di gravidanza
non appena accertato, sancisce il divieto, per le donne durante
la gravidanza, di svolgere attività in zone classificate o di
essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro
ad una dose di radiazioni superiore ad un millisievert.
Anche in tale
ipotesi, se non è possibile adibire la lavoratrice ad altre
mansioni non pregiudizievoli per la sua salute, l’Ispettorato
del lavoro può disporre l’interdizione dal lavoro per tutto il
periodo per il quale vige la tutela prevista dal T.U. (art.17)
Per quanto
riguarda il periodo successivo alla nascita, viene sancito il
divieto che “le donne che allattano”, siano adibite ad attività
comportanti un rischio di contaminazione.
E’
comunque vietato adibire al lavoro le donne :
nei
due mesi precedenti il parto e fino al terzo
mese successivo, (ma è prevista la flessibilità, con
inizio della astensione dal lavoro fino ad un solo mese
precedente il parto e con l’equivalente slittamento
dell’astensione fino al quarto mese successivo al parto.
Occorre però un certificato medico di “non pericolosità”
del rinvio dell’astensione obbligatoria.
Con
decreto del ministero del Lavoro, di concerto con il
Ministro della Sanità, devono essere definiti i lavori per i
quali la flessibilità non è consentita.
Il
divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto
se le lavoratrici sono addette a lavori da ritenersi
gravosi o pregiudizievoli, da individuarsi con decreto del
Ministro del lavoro sentiti i sindacati (art. 17, c. 1).
L’astensione dal lavoro
può essere
disposta anche prima di tali date, nei casi previsti dal
2° comma dell’art.17, dal Servizio ispettivo del ministero del
lavoro:
1.
nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di
preesistenti forme morbose che si presume possano essere
aggravate dallo stato di gravidanza;
2.
quando le condizioni di lavoro o ambientali siano
ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e/o del
bambino;
3.
quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre
mansioni, secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 12.
Gli artt. 9 e
10 regolano la prevenzione nei confronti delle donne
appartenenti alla Polizia di Stato, penitenziaria e municipale,
nonché alle diverse Forze Armate.
Per quanto
riguarda le donne in Polizia, oltre alle altre norme
previste dal T.U., viene sancito il divieto di essere adibite al
servizio operativo durante la gravidanza.
Per le sole
appartenenti alla Polizia di Stato gli accertamenti tecnico
sanitari previsti sono devoluti al servizio sanitario
dell’amministrazione della pubblica sicurezza(art. 9).
Per quanto
riguarda il personale militare femminile invece, fatti
salvi i periodi di divieto di adibire al lavoro le donne
previsti dai successivi art. 16 e 17( astensione obbligatoria ed
interdizione al lavoro), per tutto il periodo della gravidanza e
fino al settimo mese del bambino, a detto personale non possono
essere affidati incarichi pericolosi, faticosi, insalubri, la
cui individuazione è però demandata a successivi decreti, da
emanarsi, sentito il Comitato consultivo di cui all’art. 3, L.380/1999,
a cura del competente ministro della Difesa, , di concerto con
il Ministro del Lavoro e con quello delle Pari Opportunità per
le donne delle Forze armate, con anche il concerto del Ministro
dei trasporti e della navigazione, limitatamente al personale
femminile del Corpo delle capitanerie di porto.
Il Ministro
dell’Economia e finanze emana i provvedimenti per il personale
del Corpo della Guardia di finanza di concerto con i ministri
del lavoro e delle pari opportunità.
L’art.11
specifica gli obblighi, in materia di sicurezza, del
datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze una o più
lavoratrici madri, in particolare, oltre alla normale
valutazione dei rischi prevista dal Dlgs 626/94, il datore di
lavoro deve:
1.
valutare
i rischi specifici per la sicurezza e la salute delle
lavoratrici madri, in particolare i rischi di esposizione ad
agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di
lavoro indicati nell’allegato C al T.U., assicurando il rispetto
delle direttrici europee in materia.
2.
individuare
le particolari misure di prevenzione e protezione da adottare,
3.
informare, ai
sensi dell’art. 21 del Dlgs 626/94,
le lavoratrici ed i rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza in merito ai risultati della valutazione e delle
misure di prevenzione adottate.
Per
riassumere, sono comunque vietati alle lavoratrici madri
fino al 7° mese di età del figlio:
·
Trasporto e
sollevamento pesi;
·
Lavori ed
incarichi pericolosi, faticosi ed insalubri;
·
Lavori svolti
in condizioni ambientali ritenute soggettivamente
pregiudizievoli dai Servizi ispettivi o dalla normativa in
vigore;
·
Il lavoro
operativo (forze di polizia e militari);
·
Attività in
zone classificate per le radiazioni ionizzanti o che comunque
comportino rischi di contaminazione.
·
Lavori
ritenuti pregiudizievoli dallo stesso datore di lavoro a seguito
della valutazione del rischio effettuata ai sensi dell’art. 11.
L’art.13 regola le modalità di adeguamento della legislazione
italiana alla normativa comunitaria:
Con
decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il
ministro per la Sanità e sentita la Commissione consultiva
permanente ex art. 26, Dlgs 626, sono recepite le linee
direttrici elaborate dalla Commissione dell’Unione
Europea, concernenti la valutazione degli agenti
chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali
ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle
lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di
lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e
mentali connessi con le attività svolte dalle suddette
lavoratrici.
L’art.14 del D.P.R.303/56 (così come modificato dall’art. 33,
comma 10, dlgs 426/94), al comma 1 prescrive, in via
generale,che, quando la sicurezza dei lavoratori, per il tipo di
attività svolta, richiede pause nel lavoro, i lavoratori devono
poter disporre di un locale di riposo facilmente
accessibile.
Al
comma 7 invece, prevede in particolare che le donne incinte e le
madri che allattano devono avere anche la possibilità di
riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate.
SANZIONI
PENALI
La
semplice violazione violazione di ciascuna delle
prescrizioni in tema di adozione delle misure necessarie per
evitare l’esposizione a rischio delle lavoratrici madri è
sanzionata con l’arresto fino a sei mesi, senza
che sia necessario che dalla violazione sia effettivamente già
derivato un danno.
Ai
sensi dell’art.19, le pene previste, ai sensi dell’art.17
della legge 194/78, per chiunque cagioni ad una donna
l’interruzione della gravidanza o un parto prematuro, “per
colpa”, sono aumentate se il fatto è commesso per
violazione delle norme poste a tutela del lavoro.
L’art. 15 ricorda che, per quanto non espressamente disposto
dallo stesso Dlgs 151/01, restano ferme l disposizioni generali
stabilite non solo dal Dlgs 526/94, ma da ogni altra
disposizione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro.
Altra ipotesi è quella di diversa disciplina speciale, come ad
esempio quella a tutela dei lavoratori minorenni, applicabile di
per sé anche alla minore in gravidanza, sia ove non diversamente
disposto, sia se più favorevole della normativa prevista a
tutela della lavoratrice maggiorenne in gravidanza..
Dlgs
26.11.1999, n.532. Il lavoro notturno
Il decreto
disciplina in generale il l’attività lavorativa notturna e si
applica a tutti i datori di lavoro
pubblici e privati che utilizzino lavoratori o lavoratrici
con prestazioni di lavoro notturno, ad eccezione che nei
settori dei trasporti (tutti), della navigazione, della pesca,
per i medici in formazione.( perché per tali settori sono
previste leggi speciali).
Inoltre, per le Forze armate, le forze di polizia, e i servizi
di protezione civile, per le strutture giudiziarie,
penitenziarie e comunque connesse con attività di sicurezza
pubblica: è previsto che vengano individuati gli opportuni
adattamenti con decreti interministeriali.
Si intende
per:
1.
lavoro notturno:l’attività
svolta nel corso di un periodo di almeno 7 ore consecutive
comprendenti l’intervallo fra la mezzanotte e le 5 del mattino;
2.
lavoro notturno (per i minori):periodo
di almeno 12 ore consecutive, comprendenti l’intervallo fra le
ore 22 e le 6, ovvero fra le 23 e le 7
3.
orario di lavoro:
per i
lavoratori notturni non può superare le 8 ore nell’arco delle 24
ore. Solo nei casi in cui è previsto un orario di lavoro
plurisettimanale, i contratti collettivi potranno individuare un
periodo di riferimento più lungo delle 24 ore, entro cui le 8
ore devono intendersi per media giornaliera.
La contrattazione collettiva può definire eventuali riduzioni
dell’orario di lavoro normale settimanale o mensile (e/o una
eventuale maggiorazione retributiva) per i lavoratori notturni.
4.
lavoratore
notturno:
·
a)qualsiasi
lavoratore che durante il periodo notturno svolga, in via non
eccezionale,
almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero;
·
b)qualsiasi
lavoratore che svolga, in via non eccezionale, durante il
periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro
normale secondo le norme definite dal contratto collettivo
nazionale di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è
considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga
lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi
all’anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di
lavoro a tempo parziale.
LAVORO
NOTTURNO FEMMINILE
L’art. 5 della legge 903/77 prevedeva
particolari tutele per il lavoro notturno delle donne, ma detta
normativa venne ritenuta discriminante per la donna
relativamente all’accesso al lavoro,
perciò contraria alla direttiva
CEE 93/104, quindi la
Corte di giustizia europea ha condannato l’Italia,
il 4.12.97, per il mancato
recepimento della stessa direttiva.
Il
legislatore successivamente (art. 17, legge 25/99) ha
uniformato la disciplina del lavoro notturno maschile e
femminile, prevedendo una disciplina differenziata solo per
alcune fattispecie particolari (gravidanza, puerperio,
ecc.), norme riprese nel T:U: 151/2001.
Per l’ art.
53 è’ vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24
alle ore 6, dall’accertamento della gravidanza fino al
compimento di un anno di età del bambino.
Superato il
primo anno di età de bambino, semplicemente non sono
obbligate a prestare lavoro notturno, e quindi possono
chiedere di esserne esonerate, o, comunque, negare il consenso
:
Madre
di un figlio di età inferiore a cinque anni o, in
alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
Lavoratrice
(o lavoratore) che sia unica affidataria di un figlio
convivente di età inferiore a dodici anni;
Lavoratrice
(o lavoratore) che abbia a proprio carico un soggetto
disabile ex legge 104
Tutti criteri
che hanno permeato la successiva legislazione in materia
consentendo inoltre alle parti sociali, attraverso la
contrattazione collettiva, di integrare la tutela delle
lavoratrici con norme pattizie a carattere generale che però
trovano il loro fondamento nelle singole realtà professionali o
nelle particolari condizioni in cui intere categorie di donne
lavoratrici sono esposte a rischi differenziati rispetto alle
numerose realtà lavorative.
Si
ricorda che il
licenziamento a motivo della gravidanza
rientra tra le
discriminazioni dirette di genere
e che il rifiuto di
assunzione
per lo
stesso motivo non
trova giustificazione
nel danno economico che subirebbe il datore di lavoro.
Il testo unico per la prima volta, estende anche
ai genitori adottivi o affidatari la tutela che prima
era assicurata, in materia di protezione, solo alle donne in
gestazione o alla puerpera impegnata nell’allattamento,
ampliamento (forse extra delega) che può essere
giustificato con l’esigenza di tutelare in misura
specifica quelle donne che, pur non madri naturali, e
quindi non avendo affrontato una gravidanza, sono da
considerarsi ugualmente più debilitate fisicamente
poiché impegnate a soddisfare le esigenze di un neonato
di pochi mesi.
ad esempio,nell’introduzione del Decreto del Ministero del
lavoro 2.10.2000, (Linee guida d’uso dei videoterminali),
è espressamente previsto che: nelle lavoratrici madri
sono presenti variazioni posturali, legate alla
gravidanza, che potrebbero favorire l’insorgenza di
disturbi dorso-lombari atti a giustificare la
modifica temporanea delle condizioni o dell’orario di lavoro,
ai sensi del Dlgs 645/96.