STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE (Centro Studi CAPIT)

Art. 1) E’ costituita una Associazione denominata "Centro Studi CAPIT"

Art. 2) L’Associazione aderisce alla C.A.P.IT. (Confederazione di Azione Popolare Italiana).

Art. 3) Il Centro Studi, che non ha scopo di lucro, vuole contribuire alla realizzazione di obiettivi di progresso culturale e civile ed in particolare promuovere ed attuare studi, ricerche e formazione professionale in campo giuridico, economico, sociale e politico sia nazionale che internazionale.

Art. 4) Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione intende:

progettare e gestire interventi formativi aventi come obiettivo la riqualificazione professionale, l’aggiornamento e la formazione permanente, nonché la formazione di nuove figure professionali atte a soddisfare le esigenze necessarie per l’attuazione degli scopi sociali;

costituire un centro di documentazione e informazione sulle pubblicazioni (sia su materiale cartaceo che su strumenti audiovisivi e multimediali) e sugli studi più recenti riguardanti gli obiettivi di cui la precedente art. 3;

promuovere e organizzare ricerche, convegni, conferenze, seminari di studi, dibattiti, ed ogni altra iniziativa diretta al raggiungimento degli scopi sociali nonché ad istituire borse di studio ed a progettare interventi formativi aventi come obiettivo la riqualificazione professionale, l’aggiornamento e la formazione permanente anche con riferimento alla formazione di nuove figure professionali;

conservare, pubblicare e divulgare i risultati delle iniziative intraprese.

Art. 5) L’associazione ha sede legale in Roma, Via Sistina n. 23 e sede operativa in Roma, Via del Corso 32. Possono essere istituite diramazioni della stessa, in Italia e all’estero, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6) L’anno sociale e finanziario dell’Associazione coincide con l’anno solare.

Art. 7) L’Associazione ha durata trentennale a decorrere dalla sua costituzione.

Art. 8) Possono aderire all’Associazione cittadini italiani e stranieri, persone giuridiche ed enti pubblici e privati aventi finalità non in contrasto con quelli dell’Associazione medesima. Le persone giuridiche e gli enti partecipano all’Associazione tramite i loro legali rappresentanti o persone da essi delegate. I soci si distinguono in soci fondatori (intendendosi per tali i componenti del Consiglio Nazionale della C.A.P.IT. in carica alla data di costituzione dell’Associazione). Ordinari (intendendosi per tali coloro che hanno chiesto ed ottenuto al Consiglio di Amministrazione l’ammissione all’Associazione), Onorari (per tali intendendosi coloro i quali, per specifiche benemerenze vengano individuati dal Consiglio di Amministrazione e proposti, per la nomina, all’Assemblea).

Art. 9) L’ammissione del socio ordinario nell’Associazione è subordinata alle seguenti condizioni:

presentazione della domanda di ammissione sottoscritta dal richiedente e da almeno due soci ordinari o da un socio fondatore;

pagamento della quota associativa che viene stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione;

accettazione senza riserve del presente statuto;

impegno a collaborare, nei limiti delle proprie possibilità, all’organizzazione ed allo svolgimento dell’attività dell’Associazione, con particolare riguardo all’attività di ricerca, didattica e formativa.

Art. 10) La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità ed indegnità. La morosità verrà decisa dal Consiglio Direttivo su proposta del Segretario o del Tesoriere. La indegnità verrà sancita dall’Assemblea dei soci fondatori e comunicata per lettera al socio medesimo.

Art. 11) I soci che intendono recedere dall’Associazione dovranno comunicarlo per iscritto al Consiglio di Amministrazione almeno tre mesi prima del termine dell’anno sociale in corso. I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono chiedere la restituzione delle quote e/o contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 12) Per la convocazione e le deliberazioni dell’Assemblea degli associati si applicano le disposizioni di cui agli art. 20 e 21 del Codice Civile

Art. 13) Sono organi dell’Associazione: a) l’Assemblea dei soci; b) il Presidente; c) il Consiglio di Amministrazione; d) il Direttore del Centro; e) il Collegio dei Revisori; f) il Comitato Scientifico. Tutte le cariche statutarie, tranne il Presidente, sono elettive e prestate gratuitamente.

Art. 14) L’Assemblea dei soci delibera in ordine a: gli indirizzi e le direttive generali per lo svolgimento dell’attività sociale; la nomina di due componenti il Consiglio di Amministrazione e gli emolumenti da corrispondere eventualmente ai membri del Consiglio medesimo; l’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi; le eventuali spese straordinarie da sostenere; le modifiche all’atto costitutivo e statuto; quant’altro ad essa demandato per legge o per statuto.

Art. 15) I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l’anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell’albo dell’Associazione dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

Art. 16) I soci possono farsi rappresentare da altri soci, anche se membri del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione, in questo caso, per l’approvazione di bilanci o per le deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri.

Art. 17) L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza di questo dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in Assemblea. Delle riunioni si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18) Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri eletti due dall’Assemblea dei soci e due dal Consiglio Nazionale della CAPIT e dal Presidente della stessa CAPIT. Quest’ultimo assume anche la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in tale veste nomina il Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione, poi, nomina, anche al di fuori dei suoi componenti, il Segretario ed il Direttore del Centro che parteciperanno, con voto consultivo a tutte le riunioni. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 19) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta l’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare della quota sociale annuale. Per la validità delle delibere occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni di sorta.

Il Consiglio inoltre: convoca le assemblee dei soci; procede alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’Assemblea; propone all’Associazione l’importo delle quote associative per le diverse categorie di soci e ne fissa le modalità di pagamento; decide, in maniera insindacabile in merito all’accoglimento delle domande di ammissione all’Associazione da parte degli aspiranti soci; provvede alla nomina di eventuali dipendenti stabilendone la retribuzione; qualora ne ravvisi la necessità, compila un regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati; ha facoltà di nominare speciali comitati temporanei, formati da soci e non soci, per l’organizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, ecc. rientranti nelle finalità dell’Associazione; assume personale, ove dovesse rappresentarsene la necessità.

Art. 21) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e, coadiuvato dal Segretario, di quelle del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha l’uso esclusivo della firma sociale, salvo i casi di assenza o impedimento ed è responsabile dell’andamento di essa e sull’osservanza da parte dei soci del regolamento interno, se esistente, coordinando l’attività dell’Associazione anche in rapporto allo svolgimento delle attività di altre Associazioni operanti in settori analoghi a quelli indicati dal presente Statuto.

Tra i poteri del Presidente rientrano a titolo esemplificativo: intervenire in atti di acquisto e vendita di cose mobili in genere; effettuare qualsiasi operazione finanziaria e bancaria; aprire ed estinguere conti correnti bancari e postali; emettere e girare assegni sui conti correnti dell’Associazione; prelevare somme presso gli Istituti di Credito, anche oltre i limiti di fido, nonché versare con resto; esigere e cedere crediti, riscuotere somme, mandati, buoni del tesoro, vaglia, assegni di qualunque specie sia dagli Istituti di emissione che dalla Cassa Depositi e Prestiti, da Enti Statali, Parastatali, Regionali, Comunali e da qualunque ufficio o Ente pubblico e privato in genere; riscuotere contributi concessi da enti pubblici, girare per l’incasso effetti cambiari; fare operazioni su conti correnti postali e postagiro, rilasciare quietanze e discarichi, rappresentare l’Associazione in tutte le operazioni inerenti la spedizione, lo svincolo o il ritiro di merci, valori, pacchi, effetti, lettere, anche raccomandate e assicurate; intimare precetti; assumere e licenziare impiegati ed operai; sottoscrivere contratti in genere. Il Presidente potrà inoltre nominare procuratori, conferendo loro parte dei suoi poteri. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito nell’ordine dal Vice Presidente e dal Segretario. Il semplice esercizio da parte del Vice Presidente della firma sociale implica la presunzione ad ogni effetto di legge di un impedimento in capo al Presidente e al Vice Presidente: in tali casi i terzi che contrattano con il Vice Presidente o con il Segretario sono liberati da ogni responsabilità verso l’Associazione per eventuale carenza di rappresentanza in capo al Vice Presidente o al Segretario.

Art. 22) Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza. Il Segretario deve: verbalizzare tutte le sedute del Consiglio Direttivo, aggiornare il registro degli iscritti e quello del Consiglio Direttivo, con specifica indicazione delle singole cariche ricoperte dai membri dello stesso; stendere la corrispondenza epistolare e le attestazioni e certificazioni concernenti l’attività dell’Associazione su indicazione del Presidente e del Consiglio Direttivo. Egli affianca il Presidente in tutte le attività, firma i documenti in assenza del Presidente e del Vicepresidente. Al Tesoriere compete la gestione della cassa con obbligo di rendiconto e provvede ai pagamenti dietro autorizzazione scritta firmata dal Presidente, salvo che per le spese di piccola entità al pagamento delle quali provvede direttamente e senza obbligo di autorizzazione o ratifica. Si intendono spese di piccola entità quelle che non superano l’importo di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila).

Art. 23) Qualora l’Assemblea lo ritenga opportuno, essa potrà nominare un Collegio dei Revisori. Il Collegio sarà costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea dei soci, anche tra i non soci. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Revisori dovranno: accertare la regolare tenuta della contabilità sociale; redigere una relazione ai bilanci annuali. Essi, potranno accertare la consistenza di cassa ed esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 24) Il Comitato scientifico, che è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona da lui delegata, è composto da esponenti delle pubbliche Istituzioni, del mondo della cultura, della scienza, delle arti o da cittadini, italiani e stranieri, distintisi in modo particolare nella sfera della promozione culturale e sociale che aderiscano alle finalità dell’Associazione. I componenti vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente o di uno dei membri del Consiglio stesso. Il Comitato svolge attività di studio, consulenza e progettazione e formula proposte al Consiglio per la realizzazione dei fini statutari. Il Comitato può richiedere al Consiglio di Amministrazione di avvalersi di esperti in particolari campi oggetto di specifici progetti del Centro.

Art. 25) L’incarico del Direttore del Centro è conferito dal Consiglio di Amministrazione a persona che possieda requisiti di professionalità generale e specifica nel campo delle discipline giuridiche, politiche e sociali. Resta in carica cinque anni e può essere confermato nell’incarico. Il Direttore è responsabile dell’applicazione del regolamento del Centro, collabora alla determinazione degli obiettivi generali del Centro ed all’attuazione dei programmi di attività di questi e dei relativi aggiornamenti, emana gli atti di rilevanza esterna previsti dal regolamento nonché gli atti a lui delegati dal Presidente. Il Direttore del Centro è il Tesoriere, responsabile amministrativo del Centro. Al Direttore compete un rimborso spese annuale da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 26) Il regolamento interno del Centro ed eventuali successive modifiche deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione. Il regolamento deve, tra l’altro, contenere le norme procedurali disciplinanti l’esercizio delle attività del Centro, la individuazione degli atti a rilevanza esterna che possono essere emanati dal Direttore del Centro e la determinazione delle relative competenze nonché quant’altro necessario ed opportuno per la operatività del Centro.

Art. 27) Le eventuali controversie e l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, gli organi ed i soci oppure tra i soci sono devolute alla determinazione del Presidente (o nell’ipotesi di interesse del Presidente, del Vicepresidente o, in via ancor più subordinata del Direttore del Centro) che giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro trenta giorni da quello in cui viene officiato.

Art. 28) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio che, comunque, dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale.

Art. 29) Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle altre leggi vigenti in materia.

 

CENTRO STUDI CAPIT

 

Sede legale: Via Sistina 23 – 00187  ROMA

Sede operativa: Via del Corso 32 – 00186 Roma

 

Consiglio di Amministrazione:

Presidente: Avv. Filippo VERDE

Consiglieri:

Avv. Giuseppe CIAFFI

Prof. Carlo Alberto NICOLETTI

Prof. Pietro Romano ORLANDO 

Avv. Giuseppe TODISCO

 

Direttore: Dr. Vincenzo PORZIO