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CONFEDERAZIONE DI AZIONE POPOLARE ITALIANA (C.A.P.IT.)
PRESIDENTE Dr. Massimo RENDINA
PRESIDENTE VICARIO Dr. Sestilio CUPELLI
SEGRETARIO GENERALE Dr. Vincenzo PORZIO
Dr. Massimo RENDINA
Dr. Sestilio CUPELLI
Dr. Vincenzo PORZIO
Avv. Filippo VERDE
Avv. Giuseppe TODISCO
Dr.ssa Franca D'URBANO
Dr. Giulio PANZANI
Prof. Luciano STELLA
Arch. Nicola Maria SPAGNOLI
PRESIDENTE: Avv. Giuseppe CIAFFI
MEMBRI : Dr. Gaspare CARLINI – Dr. Walter MEGNA
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
PRESIDENTE: Dr. Paolo BRIGANTI
MEMBRI: Rag. Luciano BATTISTA - Dr. Francesco CORTELAZZO
FEDERAZIONI E ASSOCIAZIONI ADERENTI
C.A.P.IT.
fiaf (federzione italiana arti figurative)
enat (ente nazionale arti e tradizioni popolari)
fiasp (federazione italiana attività sportive)
fial (federazione italiana attività letterarie)
amibec (associazione amici beni culturali)
capitur (turismo)
Federazione Italiana Enogastronomica
FNC (Federazione Nazionale Circoli)
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STATUTO CAPIT
DENOMINAZIONE - SEDI - SCOPI
ART. 1
E’ costituita con sede a Roma, la “Confederazione di Azione Popolare Italiana” (C.A.P.IT). La C.A.P.IT. sarà, negli articoli dello Statuto, denominata Confederazione.
La stessa svolge la propria attività su tutto il territorio nazionale.
ART. 2
La Confederazione esclude ogni finalità di lucro.
Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà e assistenza sociale e legale, anche nei confronti di enti previdenziali, e di elevazione culturale dei cittadini nonché di arrecare benefici, tra gli altri, a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari promovendo, tra l’altro, il consolidamento, la diffusione e lo sviluppo degli organismi operanti nell’ambito delle attività ricreative, sociali e di volontariato, culturali e teatrali, delle espressioni artistico-sportive e turistiche.
A tal fine provvede:
a) a rappresentare le Federazioni ed organismi aderenti nei confronti degli Organi di Governo, delle Pubbliche Amministrazioni, degli Enti locali, dei terzi, per tutelare gli interessi singoli e collettivi per quanto concerne esclusivamente la loro attività;
b) a favorire il potenziamento delle attività svolte dalle singole Federazioni ed organismi aderenti;
c) a promuovere, attuare e concorrere alla realizzazione di qualunque iniziativa che, nell’ambito delle finalità statutarie, tenda ad assicurare la tutela o lo sviluppo delle attività di tempo libero;
d) a studiare i problemi legislativi, economici ed organizzativi connessi alle attività di tempo libero e di promozione sociale;
e) a promuovere convegni, dibattiti, attività di studio e di formazione, iniziative editoriali e pubblicazioni che rientrino nelle finalità istituzionali.
ART. 3
Sono soci effettivi della C.A.P.IT. le Federazioni aderenti e operanti su tutto il territorio nazionale nel quadro delle attività culturali, artistico, sportive, ricreative e turistiche nonchè i movimenti organizzati.
La Presidenza Nazionale C.A.P.IT. e le Presidenze Regionali e Provinciali possono promuovere la costituzione di Circoli aventi per oggetto le attività di cui al 1° comma.
I soci delle Federazioni e dei Circoli affiliati che versano le quote associative hanno diritto di voto per le modifiche statutarie riguardanti i predetti Circoli e Federazioni nonché per la nomina dei rispettivi organi direttivi.
ART. 4
La domanda di ammissione dei soci comporta l’accettazione di tutte le norme previste dal presente Statuto, delle sue eventuali successive modifiche e delle delibere adottate dai rispettivi organi sociali.
L’ammissione sarà efficace appena il Consiglio Nazionale ne avrà deliberato l’accettazione.
In caso di rigetto della domanda l’interessato potrà ricorrere entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri.
ART. 5
Le Federazioni, Associazioni, Unioni ed altri organismi aderiscono alla C.A.P.IT. facendone richiesta e previa dichiarazione di accettazione dei fini della Confederazione, delle norme statutarie che ne regolano l’attività, nonché del relativo tesseramento.
ART. 6
A pena di decadenza, ciascun socio non potrà far parte di altre organizzazioni aventi scopi similari, in contrasto o incompatibili con le norme del presente Statuto.
Ogni decisione sull’applicazione del presente disposto compete al Consiglio Nazionale .
La qualità di socio si perde:
a) per la perdita di uno dei requisiti in base ai quali la domanda di iscrizione è stata accolta;
b) per dimissioni;
c) per delibera del Consiglio Nazionale in caso di inadempienza, di indegnità morale o incompatibilità.
ART. 7
Sono organi della Confederazione:
- Assemblea della Confederazione o Consiglio Nazionale;
- Presidente Nazionale;
- Segretario Generale;
- Collegio Revisori dei Conti;
- Collegio dei Probiviri.
ART. 8
Il Consiglio Nazionale è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Segretario Generale della C.A.P.IT. e dai Presidenti delle Federazioni presenti anche per delega, nonché da due elementi in rappresentanza dei Circoli affiliati, scelti dal Consiglio Nazionale.
Il Consiglio Nazionale:
a) delibera sulle direttive intese a realizzare i fini della Confederazione; elabora, attua ed approva i piani annuali di attività;
b) nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;
c) delibera le modifiche allo Statuto;
d) approva i bilanci annuali;
e) provvede alla nomina per un quinquennio del Presidente, dei Vice Presidenti, dei quali uno Vicario, del Segretario Generale, anche tra persone estranee alle Federazioni ed organismi aderenti. I due componenti in rappresentanza dei Circoli, partecipano al Consiglio Nazionale con voto consultivo e contribuiscono al raggiungimento del “quorum” necessario;
f) designa i rappresentanti della C.A.P.IT. in seno agli organismi ove espressamente previsti o richiesti;
g) delibera sulla ammissione, sul recesso e sull’esclusione dei soci;
h) adempie a tutte le attribuzioni previste dalle leggi, regolamenti e disposizioni in materia;
i) nomina i Presidenti Regionali e Provinciali;
j) nomina il Collegio dei Probiviri.
ART. 9
Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente della Confederazione almeno due volte l’anno, o a richiesta di un terzo dei suoi componenti ed ogni qualvolta che sarà ritenuto opportuno; è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal Presidente Vicario. In assenza di entrambi, dal Vice Presidente o dal Consigliere anziano. Il Consiglio Nazionale delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le votazioni avverranno per appello nominale.
Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.
ART. 10
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Confederazione di fronte allo Stato, Pubbliche Amministrazioni, Enti locali, Società, Enti e Privati;
- esercita la gestione della Confederazione;
- stabilisce annualmente la misura della quota sociale;
- convoca e presiede il Consiglio Nazionale;
- stabilisce gli argomenti da portare in discussione al Consiglio Nazionale e vigila sull’esecuzione delle sue deliberazioni;
- firma, impegna, riscuote, quietanza, in nome e per conto della Confederazione;
- prende in caso di urgenza tutti i provvedimenti occorrenti, salvo riferirne per la ratifica del Consiglio Nazionale;
- delega le proprie attribuzioni, in tutto o in parte, al Presidente Vicario, al Vice Presidente o al Segretario Generale;
- conferisce funzioni e compiti al personale dipendente;
- predispone i bilanci di previsione, i consuntivi e la relazione annuale;
- propone la nomina del Segretario Generale, dei Presidenti Regionali e Provinciali C.A.P.IT. e, ove necessario, dei Commissari delle Federazioni aderenti.
Il Presidente viene nominato dal Consiglio Nazionale.
ART. 11
IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale della Confederazione è nominato dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente e gli sono attribuite le seguenti funzioni:
a) coordinamento delle iniziative della Confederazione;
b) esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organi della Confederazione;
c) esercizio delle funzioni delegate dal Presidente Nazionale;
d) responsabilità di tutte le operazioni ed adempimenti di carattere amministrativo, tributario e contabile.
ART. 12
La gestione della Confederazione è controllata da un Collegio di tre Revisori dei Conti nominati dal Consiglio Nazionale, tra i quali è scelto il Presidente.
Essi durano in carica cinque anni. I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Nazionale con voto consultivo.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da un Presidente e da due membri eletti dal Consiglio Nazionale fra i cittadini iscritti alla CAPIT e Federazioni aderenti di specchiata moralità e rettitudine.
Essi durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie tra i soci e la C.A.P.IT. in materia disciplinare, nonché di pronunciarsi sui ricorsi previsti dall’art. 4 del presente Statuto.
ART. 14
ORGANI PERIFERICI
Sono organi periferici della Confederazione:
- il Presidente Regionale;
- il Presidente Provinciale.
Gli organi periferici provvedono all’esecuzione delle direttive della sede centrale della Confederazione e concorrono a promuovere la realizzazione di iniziative a carattere locale.
Gli organi periferici sono dotati di piena e completa autonomia amministrativa, tributaria, giuridica, patrimoniale, organizzativa e funzionale.
ART. 15
Il Presidente Regionale è nominato dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale e dura in carica cinque anni.
Collaborano con i Presidenti Regionali appositi comitati consultivi.
Detti comitati sono costituiti dai responsabili periferici delle Federazioni ed organismi aderenti e da esperti nel settore del tempo libero.
ART. 16
Il Segretario Provinciale è nominato dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale e dura in carica cinque anni.
Sono compiti del Presidente Provinciale:
- stabilire le modalità di attuazione nell’ambito del territorio di propria competenza, dei programmi generali e delle direttive della Presidenza Nazionale nonchè delle iniziative a carattere locale della Confederazione e degli organismi affiliati conformemente agli scopi statutari;
- acquisire in sede locale l’adesione dei Circoli, Associazioni ed Unioni. Rilasciare agli stessi i nulla-osta necessari per le successive autorizzazioni. Tali organismi sono dotati nei confronti della Presidenza Nazionale e della Presidenza Regionale e Provinciale di piena e completa autonomia amministrativa, organizzativa, funzionale, patrimoniale, giuridica e tributaria.
La tessera C.A.P.IT. è unica per tutti gli iscritti alla Confederazione nonchè agli organismi aderenti.
La stessa dà diritto alla partecipazione alla vita dei Circoli ed alle attività connesse organizzate e disciplinate in via autonoma dai rispettivi organi direttivi secondo le finalità statutarie della CAPIT.
La quota associativa è intrasmissibile.
Le modalità delle operazioni di tesseramento saranno annualmente stabilite dal Presidente Nazionale.
ART. 18
Il patrimonio della Confederazione è costituito dai beni immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni, contributi e per qualunque altro titolo provengono alla Confederazione.
Le entrate della Confederazione sono costituite:
- dai proventi del tesseramento;
- da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Associazioni e Privati.
In caso di scioglimento per qualsiasi causa il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.13, comma 190, della L.23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 19
CARICHE
Tutte le cariche della Confederazione sono volontarie e gratuite.
E’ vietato distribuire ai soci anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali.
ART. 20
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si rinvia alle disposizioni di leggi speciali ed a quelle del Cap. II e III del Titolo II del libro I del Codice Civile.
Statuto adottato con deliberazione dell’Assemblea Federale del 10 febbraio 1977, modificato, da ultimo, il 2 marzo 2009

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